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+Articolo 57 4 |
Articolo 57 44. La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, un elenco delle tipologie di soggetti giuridici disciplinati dal diritto nazionale degli Stati membri che dovrebbero essere soggetti agli obblighi di cui al presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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