+Articolo 57 4

Articolo 57 4

4.   La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, un elenco delle tipologie di soggetti giuridici disciplinati dal diritto nazionale degli Stati membri che dovrebbero essere soggetti agli obblighi di cui al presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito