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+Articolo 59 1 |
Articolo 59 11. Nel caso dei soggetti giuridici affini ai trust espressi di cui all'articolo 57 o, ad eccezione dei trust discrezionali, dei trust espressi e degli istituti giuridici affini di cui all'articolo 58, qualora i beneficiari debbano ancora essere determinati, si identificano la classe di beneficiari e le sue caratteristiche generali. I beneficiari appartenenti alla classe sono titolari effettivi non appena sono identificati o designati in quanto tali. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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