+Articolo 59 1

Articolo 59 1

1.   Nel caso dei soggetti giuridici affini ai trust espressi di cui all'articolo 57 o, ad eccezione dei trust discrezionali, dei trust espressi e degli istituti giuridici affini di cui all'articolo 58, qualora i beneficiari debbano ancora essere determinati, si identificano la classe di beneficiari e le sue caratteristiche generali. I beneficiari appartenenti alla classe sono titolari effettivi non appena sono identificati o designati in quanto tali.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito