+Articolo 59 Identificazione di una classe di beneficiari
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Articolo 59 Identificazione di una classe di beneficiari

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 59 1

1.   Nel caso dei soggetti giuridici affini ai trust espressi di cui all'articolo 57 o, ad eccezione dei trust discrezionali, dei trust espressi e degli istituti giuridici affini di cui all'articolo 58, qualora i beneficiari debbano ancora essere determinati, si identificano la classe di beneficiari e le sue caratteristiche generali. I beneficiari appartenenti alla classe sono titolari effettivi non appena sono identificati o designati in quanto tali.

Articolo 59 2

2.   Nei seguenti casi sono identificate solo la classe di beneficiari e le sue caratteristiche:

a)

schemi pensionistici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;

b)

regimi di partecipazione o di partecipazione finanziaria dei dipendenti, a condizione che gli Stati membri, a seguito di un'adeguata valutazione del rischio, abbiano concluso che presentino un basso rischio di uso improprio a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

c)

i soggetti giuridici affini ai trust espressi di cui all'articolo 57, i trust espressi e gli istituti giuridici affini di cui all'articolo 58, a condizione che:

i)

il soggetto giuridico, il trust espresso o l'istituto giuridico affine siano costituiti senza scopo di lucro o a fini filantropici; e

ii)

a seguito di un'adeguata valutazione del rischio, gli Stati membri abbiano concluso che la categoria di soggetto giuridico, il trust espresso o l'istituto giuridico affine presentano un basso rischio di uso improprio a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Articolo 59 3

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie di soggetti giuridici, trust espressi o istituti giuridici affini di cui al paragrafo 2, unitamente a una giustificazione basata sulla valutazione del rischio specifico. La Commissione comunica tale notifica agli altri Stati membri.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito