+Articolo 63 5

Articolo 63 5

5.   I soggetti giuridici mettono le informazioni raccolte a norma del presente articolo a disposizione delle autorità competenti, su richiesta e senza indugio.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito