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+Articolo 63 6 |
Articolo 63 66. Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono conservate per cinque anni dalla data in cui i soggetti giuridici sono sciolte o cessano altrimenti di esistere da persone designate dal soggetto per conservare i documenti o da amministratori, liquidatori o altre persone coinvolte nello scioglimento del soggetto. L'identità e le informazioni di contatto della persona responsabile di conservare le informazioni sono comunicate ai registri centrali. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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