+Articolo 67 4

Articolo 67 4

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i soggetti obbligati informano i soggetti giuridici qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 e richiedono un certificato attestante la registrazione o un estratto delle informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel registro centrale per procedere al rapporto d'affari o all'operazione occasionale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito