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+Articolo 67 4 |
Articolo 67 44. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i soggetti obbligati informano i soggetti giuridici qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 e richiedono un certificato attestante la registrazione o un estratto delle informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel registro centrale per procedere al rapporto d'affari o all'operazione occasionale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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