+Articolo 67 Soggetti giuridici stranieri e istituti giuridici stranieri
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---+Articolo 67 7
---+Articolo 67 8
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Articolo 67 Soggetti giuridici stranieri e istituti giuridici stranieri
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 67 1
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1. I soggetti giuridici costituiti all’esterno dell’Unione e i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine che sono amministrati all’esterno dell’Unione o che risiedono o sono stabiliti all’esterno dell’Unione trasmettono le informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell’articolo 62 al registro centrale dello Stato membro sul cui territorio essi:
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a)
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avviano un rapporto d'affari con un soggetto obbligato;
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b)
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acquisiscono beni immobili, direttamente o tramite intermediari nell’Unione;
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c)
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acquisiscono, direttamente o tramite intermediari, uno dei seguenti beni da una persona che commercia di cui all'articolo 3, punto 3), lettere f) e j), nel contesto di un'operazione occasionale:
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i)
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veicoli a motore a fini non commerciali a un prezzo pari almeno a 250 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
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ii)
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natanti a fini non commerciali a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
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iii)
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aeromobili a fini non commerciali a un prezzo pari almeno a 7 500 000EUR o al controvalore in moneta nazionale;
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d)
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è loro aggiudicato un appalto pubblico per beni o servizi, o concessioni da un'amministrazione aggiudicatrice nell'Unione;
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Articolo 67 2
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2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), qualora i soggetti giuridici creati all'esterno dell'Unione che avviino un rapporto d'affari con un soggetto obbligato trasmettano le informazioni sulla loro titolarità effettiva al registro centrale quando:
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a)
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avviano un rapporto d'affari con un soggetto obbligato associato a un rischio medio-alto o elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in base alla valutazione del rischio al livello dell'Unione o alla valutazione nazionale del rischio dello Stato membro interessato di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2024/1640; o
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b)
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la valutazione del rischio al livello dell'Unione o la valutazione nazionale del rischio dello Stato membro interessato individua che la categoria di soggetto giuridico o il settore in cui opera il soggetto giuridico creati all'esterno dell'Unione è associato, ove pertinente, a un rischio medio-alto o elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
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Articolo 67 3
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3. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono accompagnate da una dichiarazione recante l'indicazione delle attività in relazione alle quali le medesime sono trasmesse, come anche da qualsiasi documento pertinente, e sono trasmesse:
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a)
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nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), prima dell'avvio del rapporto d'affari;
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b)
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nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), prima del completamento dell'acquisto;
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c)
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nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), prima della firma del contratto.
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Articolo 67 4
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4. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i soggetti obbligati informano i soggetti giuridici qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 e richiedono un certificato attestante la registrazione o un estratto delle informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel registro centrale per procedere al rapporto d'affari o all'operazione occasionale.
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Articolo 67 5
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5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i soggetti giuridici creati all'esterno dell'Unione e i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine che sono amministrati all'esterno dell'Unione o che risiedono o sono stabiliti all'esterno dell'Unione segnalano le modifiche apportate alle informazioni sulla titolarità effettiva trasmesse al registro centrale a norma del paragrafo 1 senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario.
L'obbligo di cui al primo comma si applica:
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a)
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nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), per l'intera durata del rapporto d'affari con il soggetto obbligato;
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b)
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nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), finché la persona giuridica o l'istituto giuridico sia proprietario del bene immobile;
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c)
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nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), per il periodo compreso tra la trasmissione iniziale delle informazioni al registro centrale e il completamento dell'acquisto;
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d)
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nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), per l'intera durata del contratto.
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Articolo 67 6
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6. Qualora il soggetto giuridico, il trustee del trust espresso o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine soddisfi le condizioni stabilite al paragrafo 1 in diversi Stati membri, un certificato attestante la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva in un registro centrale mantenuto da uno Stato membro è considerato una prova sufficiente della registrazione.
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Articolo 67 7
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7. Qualora, al 10 luglio 2027, i soggetti giuridici creati all'esterno dell'Unione o gli istituti giuridici amministrati all'esterno dell'Unione o il cui trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine risiede o è stabilito all'esterno dell'Unione stessa, direttamente o tramite intermediari le informazioni sulla titolarità effettiva di tali soggetti giuridici e istituti giuridici sono trasmesse al registro centrale e corredate da una motivazione per tale trasmissione entro il 10 gennaio 2028.
Tuttavia, il primo comma non si applica ai soggetti giuridici o agli istituti giuridici che abbiano acquisito beni immobili nell'Unione prima del 1o gennaio 2014.
Gli Stati membri possono decidere, sulla base del rischio, che sia applicata una data anteriore e darne notifica alla Commissione. La Commissione comunica tali decisioni agli altri Stati membri.
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Articolo 67 8
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8. Gli Stati membri possono, sulla base del rischio, estendere l'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a), ai rapporti d'affari con soggetti giuridici stranieri in corso al 10 luglio 2027 e darne notifica alla Commissione. La Commissione comunica tali decisioni agli altri Stati membri.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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