+Articolo 67 8

Articolo 67 8

8.   Gli Stati membri possono, sulla base del rischio, estendere l'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a), ai rapporti d'affari con soggetti giuridici stranieri in corso al 10 luglio 2027 e darne notifica alla Commissione. La Commissione comunica tali decisioni agli altri Stati membri.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito