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+Articolo 67 8 |
Articolo 67 88. Gli Stati membri possono, sulla base del rischio, estendere l'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a), ai rapporti d'affari con soggetti giuridici stranieri in corso al 10 luglio 2027 e darne notifica alla Commissione. La Commissione comunica tali decisioni agli altri Stati membri. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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