+Articolo 70 1

Articolo 70 1

1.   In deroga all'articolo 69, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), di trasmettere le informazioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, a un organo di autoregolamentazione designato dallo Stato membro.

L'organo di autoregolamentazione designato trasmette tempestivamente le informazioni di cui al primo comma alla FIU senza filtrarle.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito