|
+Articolo 70 1 |
Articolo 70 11. In deroga all'articolo 69, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), di trasmettere le informazioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, a un organo di autoregolamentazione designato dallo Stato membro. L'organo di autoregolamentazione designato trasmette tempestivamente le informazioni di cui al primo comma alla FIU senza filtrarle. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|