+Articolo 70 Disposizioni specifiche per la segnalazione di sospetti da parte di talune categorie di soggetti obbligati
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Articolo 70 Disposizioni specifiche per la segnalazione di sospetti da parte di talune categorie di soggetti obbligati
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 70 1
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1. In deroga all'articolo 69, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), di trasmettere le informazioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, a un organo di autoregolamentazione designato dallo Stato membro.
L'organo di autoregolamentazione designato trasmette tempestivamente le informazioni di cui al primo comma alla FIU senza filtrarle.
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Articolo 70 2
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2. I notai, gli avvocati, altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, nella misura in cui tale esenzione riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono su un cliente, nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
L'esenzione di cui al primo comma non si applica quando i soggetti obbligati ivi menzionati:
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a)
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sono coinvolti nel riciclaggio di denaro, nei reati presupposto associati o nel finanziamento del terrorismo;
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b)
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forniscono consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; o
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c)
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sono a conoscenza del fatto che il cliente chiede consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; la conoscenza o il fine possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive.
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Articolo 70 3
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3. Oltre alle situazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, ove giustificato sulla base dei rischi più elevati di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo connesso a determinati tipi di operazioni, gli Stati membri possono decidere che l'esenzione di cui al paragrafo 2, primo comma, non si applichi a tali tipi di operazioni e, se del caso, imporre obblighi di segnalazione supplementari ai soggetti obbligati di cui al medesimo paragrafo. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi decisione adottata a norma del presente paragrafo. La Commissione comunica le decisioni agli altri Stati membri.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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