1. I soggetti obbligati si astengono dall'eseguire un'operazione quando essi sanno o sospettano che sia collegata a proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo prima di aver presentato una segnalazione in conformità dell'articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e di aver rispettato eventuali altre istruzioni specifiche impartite dalla FIU o dall'autorità competente in conformità del diritto applicabile. I soggetti obbligati possono eseguire l'operazione in questione dopo aver valutato i rischi derivanti dalla sua esecuzione se non hanno ricevuto istruzioni contrarie dalla FIU entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione.