+Articolo 74 2

Articolo 74 2

2.   Gli enti creditizi e gli enti finanziari che offrono servizi in relazione all'acquisto o al trasferimento di proprietà dei beni di cui al paragrafo 1 segnalano a loro volta alla FIU tutte le operazioni che effettuano per i propri clienti in relazione a tali beni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito