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Articolo 74 22. Gli enti creditizi e gli enti finanziari che offrono servizi in relazione all'acquisto o al trasferimento di proprietà dei beni di cui al paragrafo 1 segnalano a loro volta alla FIU tutte le operazioni che effettuano per i propri clienti in relazione a tali beni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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