+Articolo 74 Segnalazioni basate su soglie in merito a operazioni su determinati beni di valore elevato
---+Articolo 74 1
---+Articolo 74 2
---+Articolo 74 3

Articolo 74 Segnalazioni basate su soglie in merito a operazioni su determinati beni di valore elevato

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 74 1

1.   Le persone che commerciano beni di valore elevato segnalano alla FIU tutte le operazioni che comportano la vendita dei seguenti beni di valore elevato quando tali beni sono acquisiti a fini non commerciali:

a)

veicoli a motore a un prezzo pari almeno a 250 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

b)

natante a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

c)

aeromobile a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

Articolo 74 2

2.   Gli enti creditizi e gli enti finanziari che offrono servizi in relazione all'acquisto o al trasferimento di proprietà dei beni di cui al paragrafo 1 segnalano a loro volta alla FIU tutte le operazioni che effettuano per i propri clienti in relazione a tali beni.

Articolo 74 3

3.   Le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate entro i termini imposti dalla FIU.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito