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+Articolo 76 1 |
Articolo 76 11. Nella misura strettamente necessaria ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati di cui all'articolo 10 di tale regolamento, fatte salve le garanzie previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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