+Articolo 76 Trattamento di dati personali
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Articolo 76 Trattamento di dati personali
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 76 1
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1. Nella misura strettamente necessaria ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati di cui all'articolo 10 di tale regolamento, fatte salve le garanzie previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
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Articolo 76 2
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2. I soggetti obbligati devono poter trattare i dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 a condizione che:
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a)
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essi informino i loro clienti o potenziali clienti che tali categorie di dati possono essere trattate al fine di conformarsi agli obblighi del presente regolamento;
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b)
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i dati provengano da fonti affidabili, siano accurati e aggiornati;
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c)
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essi non adottino decisioni che diano luogo a risultati distorti e discriminatori sulla base di tali dati;
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d)
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essi adottino misure che garantiscono un elevato livello di sicurezza a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare in termini di riservatezza.
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Articolo 76 3
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3. I soggetti obbligati devono poter trattare i dati personali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 purché soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e purché:
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a)
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tali dati personali riguardino il riciclaggio di denaro, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;
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b)
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i soggetti obbligati dispongano di procedure che consentono di distinguere, nel trattamento di tali dati, tra accuse, indagini, procedimenti e condanne, tenendo conto del diritto fondamentale a un processo equo, dei diritti della difesa e della presunzione di innocenza.
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Articolo 76 4
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4. I dati personali sono trattati dai soggetti obbligati sulla base del presente regolamento unicamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e non sono successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento a scopi commerciali è vietato.
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Articolo 76 5
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5. I soggetti obbligati possono adottare decisioni risultanti da processi automatizzati, compresa la profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, o da processi che coinvolgono sistemi di IA quali definiti all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio (45) a condizione che:
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a)
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i dati trattati da tali sistemi siano limitati ai dati ottenuti a norma del capo III del presente regolamento;
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b)
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qualsiasi decisione di instaurare o rifiutare di instaurare, ovvero di mantenere, un rapporto d'affari con un cliente, o di eseguire o rifiutare di eseguire un'operazione occasionale per un cliente, o di estendere o limitare la portata delle misure di adeguata verifica della clientela applicate a norma dell'articolo 20 del presente regolamento, sia soggetta a un intervento umano significativo per garantire l'accuratezza e l'adeguatezza di tale decisione; e
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c)
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il cliente possa ottenere una spiegazione sulla decisione presa dal soggetto obbligato e possa impugnare tale decisione, fatta eccezione in relazione alla segnalazione di cui all'articolo 69 del presente regolamento.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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