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+Articolo 79 2 |
Articolo 79 22. Gli enti creditizi e gli enti finanziari che agiscono in qualità di soggetti convenzionatori ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio (46) non accettano pagamenti effettuati con carte prepagate anonime emesse in paesi terzi, salvo altrimenti disposto nelle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 28 del presente regolamento sulla base del basso livello di rischio comprovato. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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