+Articolo 79 Conti anonimi e azioni al portatore e certificati azionari al portatore
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Articolo 79 Conti anonimi e azioni al portatore e certificati azionari al portatore

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 79 1

1.   Agli enti creditizi, agli enti finanziari e ai prestatori di servizi per le cripto-attività è fatto divieto di tenere conti bancari e di pagamento anonimi, libretti di risparmio anonimi, cassette di sicurezza anonime o conti di cripto-attività anonimi, nonché qualsiasi conto che consenta altrimenti l'anonimizzazione dell'intestatario del conto cliente ovvero l'anonimizzazione o un maggiore offuscamento delle operazioni, anche attraverso monete incentrate sull'anonimato.

I titolari e i beneficiari di conti bancari o di pagamento anonimi, libretti di risparmio anonimi, cassette di sicurezza anonime detenute da enti creditizi o finanziari o conti di cripto-attività anonimi sono soggetti a misure di adeguata verifica della clientela prima che tali conti, libretti di risparmio o cassette di sicurezza siano utilizzati in qualsiasi modo.

Articolo 79 2

2.   Gli enti creditizi e gli enti finanziari che agiscono in qualità di soggetti convenzionatori ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio (46) non accettano pagamenti effettuati con carte prepagate anonime emesse in paesi terzi, salvo altrimenti disposto nelle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 28 del presente regolamento sulla base del basso livello di rischio comprovato.

Articolo 79 3

3.   Le società non possono emettere azioni al portatore e convertono tutte le azioni al portatore esistenti in azioni nominative, le accentrano ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 909/2014 o le depositano presso un ente finanziario entro il 10 luglio 2029. Tuttavia le società i cui titoli sono quotati su un mercato regolamentato o le cui azioni sono emesse come titoli detenuti presso un intermediario mediante accentramento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), di tale regolamento o attraverso un'emissione diretta in forma dematerializzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del medesimo regolamento sono autorizzate a emettere nuove azioni al portatore e a detenere quelle esistenti. Per le azioni al portatore esistenti che non sono convertite, accentrate o depositate entro il 10 luglio 2029, tutti i diritti di voto e i diritti di distribuzione connessi a tali azioni sono automaticamente sospesi fintantoché non saranno convertite, accentrate o depositate. Tutte tali azioni non convertite, accentrate o depositate entro il 10 luglio 2030 sono annullate, con conseguente diminuzione del capitale azionario pari all'importo corrispondente.

Alle società è fatto divieto di emettere certificati azionari al portatore che non siano detenuti presso un intermediario.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito