+Articolo 84 2

Articolo 84 2

2.   L'OLAF può rinviare o rifiutare la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1 qualora fornirle rischierebbe di avere un impatto negativo su un'indagine in corso. L'OLAF comunica tempestivamente alla FIU richiedente tale rinvio o rifiuto, compresi i relativi motivi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito