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+Articolo 84 2 |
Articolo 84 22. L'OLAF può rinviare o rifiutare la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1 qualora fornirle rischierebbe di avere un impatto negativo su un'indagine in corso. L'OLAF comunica tempestivamente alla FIU richiedente tale rinvio o rifiuto, compresi i relativi motivi. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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