+Articolo 19 2

Articolo 19 2

2.   Un ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea, un organismo dell’Unione o un terzo che riceve dati a norma del presente capo:

a)

non usa i dati o le informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o di funzionamento del titolare dei dati per sviluppare o migliorare un prodotto connesso o un servizio correlato in concorrenza con il prodotto connesso o il servizio correlato del titolare dei dati;

b)

non condivide i dati con un altro terzo per uno degli scopi di cui alla lettera a).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito