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+Articolo 20 5 |
Articolo 20 55. Se l’ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione è in disaccordo sul livello di compenso richiesto dal titolare dei dati, può presentare un reclamo all’autorità competente, designata ai sensi dell’articolo 37, dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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