+Articolo 20 Compenso in casi di necessità eccezionale
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Articolo 20 Compenso in casi di necessità eccezionale

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 20 1

1.   I titolari dei dati diversi dalle microimprese e piccole imprese mettono a disposizione a titolo gratuito i dati necessari per rispondere a un’emergenza pubblica a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a). L’ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione che ha ricevuto i dati fornisce un riconoscimento pubblico al titolare dei dati se richiesto da quest’ultimo.

Articolo 20 2

2.   Il titolare dei dati ha diritto a un compenso equo per la messa a disposizione dei dati al fine di soddisfare una richiesta presentata a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b). Tale compenso copre i costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta, compresi, se del caso, i costi di anonimizzazione, pseudonimizzazione, aggregazione e di adattamento tecnico, e un margine ragionevole. Su richiesta dell’ente pubblico, della Commissione, della Banca centrale europea o dell’organismo dell’Unione, il titolare dei dati fornisce informazioni sulla base per il calcolo dei costi e del margine ragionevole.

Articolo 20 3

3.   Il paragrafo 2 si applica anche quando una microimpresa e una piccola impresa chiedono un compenso per la messa a disposizione dei dati.

Articolo 20 4

4.   I titolari dei dati non hanno diritto a un compenso per la messa a disposizione dei dati al fine di soddisfare una richiesta presentata a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), se il compito specifico svolto nell’interesse pubblico è la produzione di statistiche ufficiali e se il diritto nazionale non consente l’acquisto di dati. Se il diritto nazionale non consente l’acquisto di dati per la produzione di statistiche ufficiali, gli Stati membri lo notificano alla Commissione.

Articolo 20 5

5.   Se l’ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione è in disaccordo sul livello di compenso richiesto dal titolare dei dati, può presentare un reclamo all’autorità competente, designata ai sensi dell’articolo 37, dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito