3. Per i servizi di trattamento dei dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i fornitori di servizi di trattamento dei dati garantiscono la compatibilità con specifiche comuni basate sulle specifiche di interoperabilità aperte o norme armonizzate per l’interoperabilità almeno 12 mesi dopo la pubblicazione dei riferimenti a tali specifiche comuni o norme armonizzate per l’interoperabilità di servizi di trattamento dei dati, nell’archivio centrale dell’Unione delle norme per l’interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati, a seguito della pubblicazione degli atti di esecuzione di base nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in conformità dell’articolo 35, paragrafo 7.