4. Il presente regolamento non si applica ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di convertire i documenti cartacei in dati elettronici e che vi procedono a norma di un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento, né ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di fornire ai prestatori di servizi di pagamento sistemi di messaggistica e altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi o sistemi di compensazione e regolamento.
Il presente regolamento non si applica a un trasferimento di fondi qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
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a)
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esso comporta il prelievo di contante da parte dell’ordinante dal proprio conto di pagamento;
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b)
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esso costituisce un trasferimento di fondi a un’autorità pubblica per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi in uno Stato membro;
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c)
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l’ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto;
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d)
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esso è effettuato con la trasmissione delle immagini degli assegni, inclusi gli assegni troncati.
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Il presente regolamento non si applica a un trasferimento di cripto-attività qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
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a)
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il cedente e il cessionario sono entrambi prestatori di servizi per le cripto-attività che agiscono per proprio conto;
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b)
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il trasferimento costituisce un trasferimento di cripto-attività da persona a persona effettuato senza il coinvolgimento di un prestatore di servizi per le cripto-attività.
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I token di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2023/1114 sono considerati alla stessa stregua delle cripto-attività ai sensi del presente regolamento.