+Articolo 2 4

Articolo 2 4

4.   Il presente regolamento non si applica ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di convertire i documenti cartacei in dati elettronici e che vi procedono a norma di un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento, né ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di fornire ai prestatori di servizi di pagamento sistemi di messaggistica e altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi o sistemi di compensazione e regolamento.

Il presente regolamento non si applica a un trasferimento di fondi qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

esso comporta il prelievo di contante da parte dell’ordinante dal proprio conto di pagamento;

b)

esso costituisce un trasferimento di fondi a un’autorità pubblica per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi in uno Stato membro;

c)

l’ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto;

d)

esso è effettuato con la trasmissione delle immagini degli assegni, inclusi gli assegni troncati.

Il presente regolamento non si applica a un trasferimento di cripto-attività qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

il cedente e il cessionario sono entrambi prestatori di servizi per le cripto-attività che agiscono per proprio conto;

b)

il trasferimento costituisce un trasferimento di cripto-attività da persona a persona effettuato senza il coinvolgimento di un prestatore di servizi per le cripto-attività.

I token di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2023/1114 sono considerati alla stessa stregua delle cripto-attività ai sensi del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito