+Articolo 3 5)
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Articolo 3 5)
«prestatore di servizi di pagamento»: le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all’articolo 32 della medesima e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/110/CE che prestano servizi di trasferimento di fondi;
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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