+Articolo 3 9)

Articolo 3 9)

«trasferimento di fondi»: un’operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l’ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:

a)

bonifico, quale definito all’articolo 4, punto 24), della direttiva (UE) 2015/2366;

b)

addebito diretto, quale definito all’articolo 4, punto 23), della direttiva (UE) 2015/2366;

c)

rimessa di denaro, quale definita all’articolo 4, punto 22), della direttiva (UE) 2015/2366, nazionale o transfrontaliera;

d)

trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica, un telefono cellulare od ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili;

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito