+Articolo 3 9)
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Articolo 3 9)
«trasferimento di fondi»: un’operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l’ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:
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a)
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bonifico, quale definito all’articolo 4, punto 24), della direttiva (UE) 2015/2366;
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b)
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addebito diretto, quale definito all’articolo 4, punto 23), della direttiva (UE) 2015/2366;
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c)
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rimessa di denaro, quale definita all’articolo 4, punto 22), della direttiva (UE) 2015/2366, nazionale o transfrontaliera;
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d)
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trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica, un telefono cellulare od ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili;
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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