+Articolo 3 12)
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Articolo 3 12)
«codice unico di identificazione dell’operazione»: una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, o determinata da un prestatore di servizi per le cripto-attività, che consenta la tracciabilità dell’operazione fino all’ordinante e al beneficiario o la tracciabilità del trasferimento di cripto-attività fino al cedente e al cessionario;
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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