+Articolo 3 17)
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Articolo 3 17)
«sportelli automatici per le cripto-attività» o «cripto-ATM»: terminali elettronici fisici od online che consentono a un prestatore di servizi per le cripto-attività di svolgere, in particolare, l’attività di servizi di trasferimento di cripto-attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), lettera j), del regolamento (UE) 2023/1114;
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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