+Articolo 4 1

Articolo 4 1

1.   Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi all’ordinante:

a)

il nome dell’ordinante;

b)

il numero di conto di pagamento dell’ordinante;

c)

l’indirizzo dell’ordinante, comprensivo del nome del paese, il numero del suo documento personale ufficiale e il suo numero di identificazione come cliente o, in alternativa, la data e il luogo di nascita dell’ordinante; e

d)

ferma restando l’esistenza del campo necessario nel formato di messaggio per i pagamenti pertinente, l’attuale LEI dell’ordinante purché fornito dall’ordinante al suo prestatore di servizi di pagamento o, in sua assenza, qualsiasi identificatore ufficiale equivalente disponibile.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito