+Articolo 4 1
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Articolo 4 1
1. Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi all’ordinante:
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a)
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il nome dell’ordinante;
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b)
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il numero di conto di pagamento dell’ordinante;
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c)
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l’indirizzo dell’ordinante, comprensivo del nome del paese, il numero del suo documento personale ufficiale e il suo numero di identificazione come cliente o, in alternativa, la data e il luogo di nascita dell’ordinante; e
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d)
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ferma restando l’esistenza del campo necessario nel formato di messaggio per i pagamenti pertinente, l’attuale LEI dell’ordinante purché fornito dall’ordinante al suo prestatore di servizi di pagamento o, in sua assenza, qualsiasi identificatore ufficiale equivalente disponibile.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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