+Articolo 7 5

Articolo 7 5

5.   Si considera che la verifica di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sia stata effettuata quando ricorre una delle condizioni seguenti:

a)

l’identità del beneficiario è stata verificata conformemente all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica sono conservati conformemente all’articolo 40 di tale direttiva;

b)

al beneficiario si applica l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito