+Articolo 7 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario
---+Articolo 7 1
---+Articolo 7 2
---+Articolo 7 3
---+Articolo 7 4
---+Articolo 7 5
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Articolo 7 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 7 1
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1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci per accertare – in relazione ai dati informativi sull’ordinante e sul beneficiario – che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema.
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Articolo 7 2
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2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, per accertare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario:
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a)
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in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito nell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 5;
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b)
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in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2, lettere a) e b);
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c)
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in caso di trasferimenti raggruppati ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2, lettere a) e b), in relazione a tale file di raggruppamento.
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Articolo 7 3
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3. Nel caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, indipendentemente dal fatto che tali trasferimenti siano effettuati con una singola operazione o con più operazioni che sembrano collegate, prima di effettuare l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica l’accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario di cui al paragrafo 2 del presente articolo, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 83 e 84 della direttiva (UE) 2015/2366.
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Articolo 7 4
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4. Nel caso di trasferimenti di fondi di importo non superiore a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è tenuto a verificare l’accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario, salvo che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:
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a)
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effettui il pagamento di fondi in contante o in moneta elettronica anonima; o
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b)
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abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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Articolo 7 5
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5. Si considera che la verifica di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sia stata effettuata quando ricorre una delle condizioni seguenti:
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a)
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l’identità del beneficiario è stata verificata conformemente all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica sono conservati conformemente all’articolo 40 di tale direttiva;
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b)
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al beneficiario si applica l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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