+Articolo 7 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario
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---+Articolo 7 4
---+Articolo 7 5

Articolo 7 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 7 1

1.   Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci per accertare – in relazione ai dati informativi sull’ordinante e sul beneficiario – che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema.

Articolo 7 2

2.   Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, per accertare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario:

a)

in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito nell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 5;

b)

in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2, lettere a) e b);

c)

in caso di trasferimenti raggruppati ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2, lettere a) e b), in relazione a tale file di raggruppamento.

Articolo 7 3

3.   Nel caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, indipendentemente dal fatto che tali trasferimenti siano effettuati con una singola operazione o con più operazioni che sembrano collegate, prima di effettuare l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica l’accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario di cui al paragrafo 2 del presente articolo, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 83 e 84 della direttiva (UE) 2015/2366.

Articolo 7 4

4.   Nel caso di trasferimenti di fondi di importo non superiore a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è tenuto a verificare l’accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario, salvo che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:

a)

effettui il pagamento di fondi in contante o in moneta elettronica anonima; o

b)

abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 7 5

5.   Si considera che la verifica di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sia stata effettuata quando ricorre una delle condizioni seguenti:

a)

l’identità del beneficiario è stata verificata conformemente all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica sono conservati conformemente all’articolo 40 di tale direttiva;

b)

al beneficiario si applica l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito