+Articolo 25 4

Articolo 25 4

4.   I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività garantiscono in ogni momento che la trasmissione dei dati personali sulle parti coinvolte in un trasferimento di fondi o in un trasferimento di cripto-attività sia effettuata conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Il comitato europeo per la protezione dei dati, previa consultazione dell’ABE, emana orientamenti sull’attuazione pratica dei requisiti in materia di protezione dei dati per i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi nel contesto dei trasferimenti di cripto-attività. L’ABE emana orientamenti sulle procedure adeguate per determinare se eseguire, respingere, restituire o sospendere un trasferimento di cripto-attività in situazioni in cui non può essere garantito il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito