4. I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività garantiscono in ogni momento che la trasmissione dei dati personali sulle parti coinvolte in un trasferimento di fondi o in un trasferimento di cripto-attività sia effettuata conformemente al regolamento (UE) 2016/679.
Il comitato europeo per la protezione dei dati, previa consultazione dell’ABE, emana orientamenti sull’attuazione pratica dei requisiti in materia di protezione dei dati per i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi nel contesto dei trasferimenti di cripto-attività. L’ABE emana orientamenti sulle procedure adeguate per determinare se eseguire, respingere, restituire o sospendere un trasferimento di cripto-attività in situazioni in cui non può essere garantito il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi.