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+Articolo 26 1 |
Articolo 26 11. I dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario o al cedente e al cessionario non devono essere conservati più di quanto strettamente necessario. I prestatori di servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario conservano per un periodo di cinque anni i dati informativi di cui agli articoli da 4 a 7, mentre i prestatori di servizi per le cripto-attività del cedente e del cessionario conservano per il medesimo periodo i dati informativi di cui agli articoli da 14 a 16. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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