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+Articolo 37 2 |
Articolo 37 22. Entro il 1o luglio 2026, la Commissione, previa consultazione dell’ABE, elabora una relazione in cui valuta i rischi posti dai trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati o soggetti non stabiliti nell’Unione, nonché la necessità di misure specifiche per attenuare tali rischi, e propone, se del caso, modifiche del presente regolamento. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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