+Articolo 37 Riesame
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Articolo 37 Riesame

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 37 1

1.   Entro 12 mesi dall’entrata in vigore di un regolamento relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la Commissione riesamina il presente regolamento e, se del caso, propone modifiche al fine di garantire un approccio coerente e l’allineamento al regolamento relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Articolo 37 2

2.   Entro il 1o luglio 2026, la Commissione, previa consultazione dell’ABE, elabora una relazione in cui valuta i rischi posti dai trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati o soggetti non stabiliti nell’Unione, nonché la necessità di misure specifiche per attenuare tali rischi, e propone, se del caso, modifiche del presente regolamento.

Articolo 37 3

3.   Entro il 30 giugno 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione e l’esecuzione del presente regolamento corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

La relazione di cui al primo comma comprende gli elementi seguenti:

a)

una valutazione dell’efficacia delle misure di cui al presente regolamento e del rispetto di quest’ultimo da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività;

b)

una valutazione delle soluzioni tecnologiche per il rispetto degli obblighi imposti ai prestatori di servizi per le cripto-attività a norma del presente regolamento, compresi gli ultimi sviluppi delle soluzioni interoperabili e tecnologicamente valide per il rispetto del presente regolamento e l’uso di strumenti analitici di DLT per individuare l’origine e la destinazione dei trasferimenti di cripto-attività e per effettuare una valutazione della conoscenza delle proprie operazioni;

c)

una valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza delle soglie de minimis relative ai trasferimenti di fondi, in particolare per quanto riguarda l’ambito di applicazione e il complesso dei dati informativi che accompagnano i trasferimenti, e una valutazione della necessità di abbassare o eliminare tali soglie;

d)

una valutazione dei costi e dei benefici dell’introduzione di soglie de minimis in relazione al complesso dei dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, compresa una valutazione dei relativi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

e)

un’analisi delle tendenze nell’utilizzo di indirizzi auto-ospitati per effettuare trasferimenti senza il coinvolgimento di un soggetto terzo, assieme a una valutazione dei relativi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e una valutazione della necessità, dell’efficacia e dell’applicabilità di ulteriori misure di attenuazione, quali gli obblighi specifici per i fornitori di portafogli hardware e software e limitazione, controllo o divieto di trasferimenti che coinvolgono indirizzi auto-ospitati.

Tale relazione tiene conto dei nuovi sviluppi nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, come pure delle pertinenti valutazioni, analisi e relazioni in tale campo redatte da organizzazioni ed enti di normazione internazionali, dalle autorità di contrasto e dalle agenzie di intelligence, dai prestatori di servizi per le cripto-attività o da altre fonti affidabili.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito