+Articolo 37 Riesame
---+Articolo 37 1
---+Articolo 37 2
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Articolo 37 Riesame
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 37 1
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1. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore di un regolamento relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la Commissione riesamina il presente regolamento e, se del caso, propone modifiche al fine di garantire un approccio coerente e l’allineamento al regolamento relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
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Articolo 37 2
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2. Entro il 1o luglio 2026, la Commissione, previa consultazione dell’ABE, elabora una relazione in cui valuta i rischi posti dai trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati o soggetti non stabiliti nell’Unione, nonché la necessità di misure specifiche per attenuare tali rischi, e propone, se del caso, modifiche del presente regolamento.
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Articolo 37 3
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3. Entro il 30 giugno 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione e l’esecuzione del presente regolamento corredata, se del caso, da una proposta legislativa.
La relazione di cui al primo comma comprende gli elementi seguenti:
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a)
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una valutazione dell’efficacia delle misure di cui al presente regolamento e del rispetto di quest’ultimo da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività;
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b)
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una valutazione delle soluzioni tecnologiche per il rispetto degli obblighi imposti ai prestatori di servizi per le cripto-attività a norma del presente regolamento, compresi gli ultimi sviluppi delle soluzioni interoperabili e tecnologicamente valide per il rispetto del presente regolamento e l’uso di strumenti analitici di DLT per individuare l’origine e la destinazione dei trasferimenti di cripto-attività e per effettuare una valutazione della conoscenza delle proprie operazioni;
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c)
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una valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza delle soglie de minimis relative ai trasferimenti di fondi, in particolare per quanto riguarda l’ambito di applicazione e il complesso dei dati informativi che accompagnano i trasferimenti, e una valutazione della necessità di abbassare o eliminare tali soglie;
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d)
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una valutazione dei costi e dei benefici dell’introduzione di soglie de minimis in relazione al complesso dei dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, compresa una valutazione dei relativi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
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e)
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un’analisi delle tendenze nell’utilizzo di indirizzi auto-ospitati per effettuare trasferimenti senza il coinvolgimento di un soggetto terzo, assieme a una valutazione dei relativi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e una valutazione della necessità, dell’efficacia e dell’applicabilità di ulteriori misure di attenuazione, quali gli obblighi specifici per i fornitori di portafogli hardware e software e limitazione, controllo o divieto di trasferimenti che coinvolgono indirizzi auto-ospitati.
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Tale relazione tiene conto dei nuovi sviluppi nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, come pure delle pertinenti valutazioni, analisi e relazioni in tale campo redatte da organizzazioni ed enti di normazione internazionali, dalle autorità di contrasto e dalle agenzie di intelligence, dai prestatori di servizi per le cripto-attività o da altre fonti affidabili.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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