1. Le entità finanziarie misurano la durata di un incidente, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554, dal momento in cui si verifica l’incidente fino al momento in cui è risolto.
Qualora non siano in grado di determinare il momento in cui si è verificato l’incidente, le entità finanziarie misurano la durata dell’incidente a partire dal momento in cui è stato individuato. Qualora vengano a conoscenza del fatto che l’incidente si è verificato prima della sua individuazione, le entità finanziarie misurano la durata a partire dal momento in cui l’incidente è stato registrato nei registri di rete o di sistema o in altre fonti di dati.
Qualora non sappiano ancora quando l’incidente sarà risolto o non siano in grado di verificare le registrazioni nei registri o in altre fonti di dati, le entità finanziarie applicano stime.