+Articolo 3 3

Articolo 3 3

3.   Si considera che un fornitore terzo di servizi TIC abbia soddisfatto il sottocriterio di cui al paragrafo 1, lettera b), se i servizi TIC che fornisce sono utilizzati almeno da:

a)

un’entità finanziaria che è un’entità finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), h), i) o j), del regolamento (UE) 2022/2554 e che è identificata come «sistemica» dalle autorità competenti; o

b)

almeno tre entità finanziarie, diverse dagli enti creditizi e dalle entità finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), h), i) o j), del regolamento (UE) 2022/2554 e che sono identificate come «sistemiche» dalle autorità competenti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito