+Articolo 3 Carattere sistemico e importanza dei servizi TIC forniti alle entità finanziarie
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Articolo 3 Carattere sistemico e importanza dei servizi TIC forniti alle entità finanziarie

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 3 1

1.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i seguenti sottocriteri della «fase 1»:

a)

sottocriterio 2.1: numero di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) che sono enti creditizi che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti;

b)

sottocriterio 2.2: numero di entità finanziarie diverse dagli enti creditizi, dai G-SII e dagli O-SII di cui alla precedente lettera a), identificate come sistemiche dalle autorità competenti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554 e che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti.

Articolo 3 2

2.   Si considera che un fornitore terzo di servizi TIC abbia soddisfatto il sottocriterio di cui al paragrafo 1, lettera a), se i servizi TIC che fornisce sono utilizzati almeno da:

a)

un G-SII; o

b)

almeno tre O-SII; o

c)

almeno un O-SII con un punteggio per gli O-SII superiore a 3 000 calcolato conformemente all’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Articolo 3 3

3.   Si considera che un fornitore terzo di servizi TIC abbia soddisfatto il sottocriterio di cui al paragrafo 1, lettera b), se i servizi TIC che fornisce sono utilizzati almeno da:

a)

un’entità finanziaria che è un’entità finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), h), i) o j), del regolamento (UE) 2022/2554 e che è identificata come «sistemica» dalle autorità competenti; o

b)

almeno tre entità finanziarie, diverse dagli enti creditizi e dalle entità finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), h), i) o j), del regolamento (UE) 2022/2554 e che sono identificate come «sistemiche» dalle autorità competenti.

Articolo 3 4

4.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554 e se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le AEV effettuano la valutazione in funzione del seguente sottocriterio della «fase 2»:

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sottocriterio 2.3: sono interdipendenti i G-SII o gli O-SII e le altre entità finanziarie rientranti nella valutazione in funzione dei sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo che dipendono da un servizio TIC prestato dallo stesso fornitore terzo di servizi TIC, anche laddove tali G-SII o O-SII prestino servizi finanziari infrastrutturali ad altre entità finanziarie.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito