+Articolo 3 Carattere sistemico e importanza dei servizi TIC forniti alle entità finanziarie
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---+Articolo 3 2
---+Articolo 3 3
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Articolo 3 Carattere sistemico e importanza dei servizi TIC forniti alle entità finanziarie
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 3 1
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1. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i seguenti sottocriteri della «fase 1»:
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a)
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sottocriterio 2.1: numero di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) che sono enti creditizi che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti;
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b)
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sottocriterio 2.2: numero di entità finanziarie diverse dagli enti creditizi, dai G-SII e dagli O-SII di cui alla precedente lettera a), identificate come sistemiche dalle autorità competenti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554 e che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti.
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Articolo 3 2
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2. Si considera che un fornitore terzo di servizi TIC abbia soddisfatto il sottocriterio di cui al paragrafo 1, lettera a), se i servizi TIC che fornisce sono utilizzati almeno da:
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c)
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almeno un O-SII con un punteggio per gli O-SII superiore a 3 000 calcolato conformemente all’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
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Articolo 3 3
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3. Si considera che un fornitore terzo di servizi TIC abbia soddisfatto il sottocriterio di cui al paragrafo 1, lettera b), se i servizi TIC che fornisce sono utilizzati almeno da:
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a)
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un’entità finanziaria che è un’entità finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), h), i) o j), del regolamento (UE) 2022/2554 e che è identificata come «sistemica» dalle autorità competenti; o
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b)
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almeno tre entità finanziarie, diverse dagli enti creditizi e dalle entità finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), h), i) o j), del regolamento (UE) 2022/2554 e che sono identificate come «sistemiche» dalle autorità competenti.
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Articolo 3 4
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4. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554 e se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le AEV effettuano la valutazione in funzione del seguente sottocriterio della «fase 2»:
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sottocriterio 2.3: sono interdipendenti i G-SII o gli O-SII e le altre entità finanziarie rientranti nella valutazione in funzione dei sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo che dipendono da un servizio TIC prestato dallo stesso fornitore terzo di servizi TIC, anche laddove tali G-SII o O-SII prestino servizi finanziari infrastrutturali ad altre entità finanziarie.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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