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+Articolo 5 5 |
Articolo 5 55. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554 e se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le AEV effettuano la valutazione in funzione del sottocriterio della «fase 2» specificato nell’articolo 31, paragrafo 2, lettera d), punto i), del predetto regolamento. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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