+Articolo 5 Grado di sostituibilità
---+Articolo 5 1
---+Articolo 5 2
---+Articolo 5 3
---+Articolo 5 4
---+Articolo 5 5
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Articolo 5 Grado di sostituibilità
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 5 1
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1. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i seguenti sottocriteri della «fase 1»:
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a)
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sottocriterio 4.1: rispetto al numero totale di entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota di entità finanziarie per le quali non è disponibile alcun fornitore terzo di servizi TIC alternativo dotato della capacità necessaria per fornire gli stessi servizi TIC a supporto delle funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie di quelli prestati dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC;
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b)
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sottocriterio 4.2: rispetto al numero totale di entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota di entità finanziarie per le quali è estremamente difficile migrare a un altro fornitore terzo il servizio TIC che è prestato dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC e che supporta le funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie.
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Articolo 5 2
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2. Il sottocriterio 4.1 di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato come segue:
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(numero delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie
di cui all' articolo 2,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554,
per le quali non è disponibile alcun fornitore terzo di servizi TIC alternativo
dotato della capacità necessaria per fornire gli stessi servizi TIC
a supporto delle funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie
di quelli prestati dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC)
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(numero totale delle entità finanziarie di tale categoria di entità finanziarie
di cui all' articolo 2,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554 )
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Articolo 5 3
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3. Il sottocriterio 4.2 di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato come segue:
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(numero delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie
di cui all' articolo 2,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554,
per le quali è estremamente difficile migrare a un altro fornitore terzo o reintegrare
il servizio TIC che è prestato dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC
e che supporta le funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie)
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(numero totale delle entità finanziarie dell'UE di tale categoria di entità finanziarie
di cui all' articolo 2,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554)
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Articolo 5 4
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4. Si considera che un fornitore terzo di servizi TIC abbia soddisfatto entrambi i sottocriteri 4.1 e 4.2 se è rispettata una delle condizioni seguenti:
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a)
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la quota rappresentata dal numero totale di entità finanziarie di cui al paragrafo 1, lettera a), è pari ad almeno il 10 % del numero totale di entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554;
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b)
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la quota rappresentata dal numero totale di entità finanziarie di cui al paragrafo 1, lettera b), è pari ad almeno il 10 % del numero totale di entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554.
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Articolo 5 5
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5. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554 e se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le AEV effettuano la valutazione in funzione del sottocriterio della «fase 2» specificato nell’articolo 31, paragrafo 2, lettera d), punto i), del predetto regolamento.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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