+Articolo 2 5

Articolo 2 5

5.   Nel nominare i membri dei gruppi di esaminatori congiunti, le autorità di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 valutano le relative competenze tecniche, qualifiche e capacità nelle TIC e negli ambiti pertinenti, comprese le competenze in materia di comunicazione e collaborazione, nonché le competenze in materia di audit e vigilanza.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito