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+Articolo 3 4 |
Articolo 3 44. Nel nominare i membri del gruppo di esaminatori congiunto, le autorità di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 tengono conto almeno del paragrafo 3, lettere c), d), e), g) e h). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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