+Articolo 1 (7)

Articolo 1 (7)

«autorità competente per il TLPT»: una delle autorità seguenti:

a)

l’autorità pubblica unica nel settore finanziario designata conformemente all’articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/2554;

b)

l’autorità nel settore finanziario alla quale è delegato l’esercizio di alcuni o di tutti i compiti relativi ai TLPT conformemente all’articolo 26, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2554;

c)

una qualsiasi delle autorità competenti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554;

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito