11. Il team di controllo valuta se i soggetti che forniscono analisi delle minacce e i soggetti incaricati dello svolgimento dei test che si intende coinvolgere nel TLPT soddisfano i requisiti di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2022/2554 e all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento e documenta l’esito di tale valutazione. Il team di controllo seleziona i soggetti che forniscono analisi delle minacce conformemente a tale valutazione e alle sue pratiche di gestione dei rischi. Prima di avvalersi dei soggetti che forniscono analisi delle minacce e dei soggetti incaricati dello svolgimento dei test esterni selezionati, il team di controllo fornisce ai responsabili dei test prove del fatto che tali soggetti che forniscono analisi delle minacce e soggetti incaricati dello svolgimento dei test soddisfano i requisiti di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2022/2554 e all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento. Il team di controllo non si avvale dei soggetti che forniscono analisi delle minacce e dei soggetti incaricati dello svolgimento dei test esterni selezionati se l’autorità competente per il TLPT ritiene che i soggetti che forniscono analisi delle minacce e i soggetti incaricati dello svolgimento dei test esterni selezionati non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2022/2554, i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento o requisiti supplementari derivanti da normative nazionali in materia di sicurezza conformemente al diritto dell’Unione, o qualora l’entità finanziaria non rispetti l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento, o qualora non siano soddisfatte le circostanze di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.