+Articolo 4 2

Articolo 4 2

2.   Le entità finanziarie che non sono in grado di utilizzare i canali elettronici sicuri messi a disposizione dalla rispettiva autorità competente informano la propria autorità competente in merito a un incidente grave connesso alle TIC mediante altri mezzi sicuri, d’intesa con l’autorità competente. Se richiesto dall’autorità competente, le entità finanziarie trasmettono nuovamente la notifica iniziale oppure la relazione intermedia o finale, attraverso il canale elettronico sicuro messo a disposizione dalla rispettiva autorità competente appena sono in grado di farlo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito