+Articolo 4 Uso di canali elettronici sicuri
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Articolo 4 Uso di canali elettronici sicuri

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 4 1

1.   Le entità finanziarie utilizzano canali elettronici sicuri messi a disposizione dalla rispettiva autorità competente per la trasmissione della notifica iniziale e delle relazioni intermedia e finale.

Articolo 4 2

2.   Le entità finanziarie che non sono in grado di utilizzare i canali elettronici sicuri messi a disposizione dalla rispettiva autorità competente informano la propria autorità competente in merito a un incidente grave connesso alle TIC mediante altri mezzi sicuri, d’intesa con l’autorità competente. Se richiesto dall’autorità competente, le entità finanziarie trasmettono nuovamente la notifica iniziale oppure la relazione intermedia o finale, attraverso il canale elettronico sicuro messo a disposizione dalla rispettiva autorità competente appena sono in grado di farlo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito