+Articolo 39 Divieto di rapporti di corrispondenza con enti di comodo
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Articolo 39 Divieto di rapporti di corrispondenza con enti di comodo

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 39 1

1.   Gli enti creditizi e gli enti finanziari non aprono né mantengono rapporti di corrispondenza con un ente di comodo. Gli enti creditizi e gli enti finanziari adottano misure adeguate atte a escludere la possibilità che siano aperti o mantenuti rapporti di corrispondenza con un ente creditizio o con un ente finanziario che notoriamente consente a un ente di comodo di utilizzare i propri conti.

Articolo 39 2

2.   Oltre al requisito di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi per le cripto-attività fanno in modo che i loro conti non siano utilizzati da enti di comodo per prestare servizi per le cripto-attività. A tal fine, i prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di politiche interne, procedure e controlli per individuare qualsiasi tentativo di utilizzare i loro conti per la prestazione di servizi per le cripto-attività non regolamentati.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito