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+Articolo 39 1 |
Articolo 39 11. Gli enti creditizi e gli enti finanziari non aprono né mantengono rapporti di corrispondenza con un ente di comodo. Gli enti creditizi e gli enti finanziari adottano misure adeguate atte a escludere la possibilità che siano aperti o mantenuti rapporti di corrispondenza con un ente creditizio o con un ente finanziario che notoriamente consente a un ente di comodo di utilizzare i propri conti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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