+Articolo 87 Riesame
---+Articolo 87 2
---+Articolo 87 a)
---+Articolo 87 b)
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Articolo 87 Riesame
Entro il 10 luglio 2032 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 87 2
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Il primo riesame comprende una valutazione:
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Articolo 87 a)
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dei sistemi nazionali di segnalazione dei sospetti a norma dell'articolo 69 e degli ostacoli e delle possibilità relativi all'istituzione di un sistema di segnalazione unico a livello dell'Unione;
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Articolo 87 b)
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dell'adeguatezza del quadro in materia di trasparenza della titolarità effettiva al fine di mitigare i rischi associati ai soggetti giuridici e agli istituti giuridici.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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