+Articolo 87 Riesame
---+Articolo 87 2
---+Articolo 87 a)
---+Articolo 87 b)

Articolo 87 Riesame

Entro il 10 luglio 2032 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 87 2

Il primo riesame comprende una valutazione:

Articolo 87 a)

dei sistemi nazionali di segnalazione dei sospetti a norma dell'articolo 69 e degli ostacoli e delle possibilità relativi all'istituzione di un sistema di segnalazione unico a livello dell'Unione;

Articolo 87 b)

dell'adeguatezza del quadro in materia di trasparenza della titolarità effettiva al fine di mitigare i rischi associati ai soggetti giuridici e agli istituti giuridici.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito