+CAPO VII VIGILANZA ED ESECUZIONE
---+Articolo 31 Aspetti generali relativi alla vigilanza e all'esecuzione
------+Articolo 31 1.
------+Articolo 31 2.
------+Articolo 31 3.
------+Articolo 31 4.
---+Articolo 32 Misure di vigilanza e di esecuzione relative a soggetti essenziali
------+Articolo 32 1.
------+Articolo 32 2.
------+Articolo 32 3.
------+Articolo 32 4.
------+Articolo 32 5.
------+Articolo 32 6.
------+Articolo 32 7.
------+Articolo 32 8.
------+Articolo 32 9.
------+Articolo 32 10.
---+Articolo 33 Vigilanza ed esecuzione relative a soggetti importanti
------+Articolo 33 1.
------+Articolo 33 2.
------+Articolo 33 3.
------+Articolo 33 4.
------+Articolo 33 5.
------+Articolo 33 6.
---+Articolo 34 Condizioni generali per imporre sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti essenziali e importanti
------+Articolo 34 1.
------+Articolo 34 2.
------+Articolo 34 3.
------+Articolo 34 4.
------+Articolo 34 5.
------+Articolo 34 6.
------+Articolo 34 7.
------+Articolo 34 8.
---+Articolo 35 Violazioni che comportano una violazione dei dati personali
------+Articolo 35 1.
------+Articolo 35 2.
------+Articolo 35 3.
---+Articolo 36 Sanzioni
---+Articolo 37 Assistenza reciproca
------+Articolo 37 1.
------+Articolo 37 2.

CAPO VII VIGILANZA ED ESECUZIONE

CAPO VII VIGILANZA ED ESECUZIONE

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 31 Aspetti generali relativi alla vigilanza e all'esecuzione -
Articolo 32 Misure di vigilanza e di esecuzione relative a soggetti essenziali -
Articolo 33 Vigilanza ed esecuzione relative a soggetti importanti -
Articolo 34 Condizioni generali per imporre sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti essenziali e importanti -
Articolo 35 Violazioni che comportano una violazione dei dati personali -
Articolo 36 Sanzioni

Articolo 36

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle misure nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 17 gennaio 2025, tali norme e misure e la informano, immediatamente, di qualsiasi modifica apportata successivamente.

Articolo 37 Assistenza reciproca -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito